LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 2-05-2001
REGIONE CALABRIA

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001/2003 della Regione Calabria (Legge finanziaria)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 41
del 9 maggio 2001

Indice:

Articoli della Legge:
1   1 Bis   2   2 Bis   2 Ter   3   3 Bis   4   4 Bis   4 Ter   5   5 Bis   5 Ter   6   6 Bis   6 Ter   7   7 Bis   8   8 Bis   8 Ter   9   9 Bis   10   11   12   13   14   15   16   17   17 Bis   18   18 Bis   19   20   20 Bis   20 Ter   21   21 Bis   21 Ter   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   31 Bis   31 Ter   31 Quater   32   32 Bis   33   34   35   36   37   37 Bis   37 Ter   38   39   40   41   42   43  

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA OPPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA












La seguente legge:

 

 

 

RUBRICA 2^
TERRITORIO

ARTICOLO 7

 

1. In attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge regionale 
19 ottobre 1992, n. 20 e per gli interventi che ricadono nei 
comprensori di bonifica, da eseguirsi in economia o in affidamento, i 
fondi destinati agli interventi stessi dal piano annuale di attuazione 
2001, previsto dall'articolo 6 della stessa normativa, sono trasferiti 
direttamente dalla Giunta regionale agli enti interessati, di cui alla 
legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, ponendone gli oneri a carico 
degli stanziamenti di cui ai capitoli 2233202 e 2233211 della spesa 
del bilancio 2001. 
2.  Per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 
regionale 19 ottobre 1992, n. 20 "Forestazione, difesa del suolo e 
foreste regionali in Calabria" è autorizzata per l'esercizio 
finanziario 2001 la spesa di lire 150.000.000.000. 
3. Al fine di agevolare i comuni e i loro consorzi nella 
predisposizione dei piani e strumenti urbanistici, la Giunta Regionale 
è autorizzata a concedere contributi ai comuni medesimi per l'anno 
2001, per un ammontare complessivo di lire 1.500.000.000, con 
allocazione al capitolo 2311101 dello stato di previsione della spesa 
del bilancio 2001.   
4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 luglio 1998, n. 8 
"Eliminazione delle barriere architettoniche", è autorizzata per 
l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.000.000.000, con 
allocazione al capitolo 2321213 dello stato di previsione della spesa 
del bilancio 2001. 
5. Per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Locri la 
Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Locri un 
contributo straordinario complessivo di lire 2.300.000.000. 
6. Per l’intervento di cui al precedente comma è autorizzata per il 
biennio 2001-2002 la spesa complessiva di lire 2.300.000.000 di cui 
lire 1.300.000.000 a carico dell’esercizio 2001, con allocazione al 
capitolo 2323236 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
2001. 
7. Per il recupero dei centri storici urbani è autorizzata per 
l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000.000.000, con 
allocazione al capitolo 2242211 della spesa del bilancio 2001. 
8. Gli interventi di cui al precedente comma sono coordinati nella 
logica della programmazione integrata con gli interventi della stessa 
natura previsti dalla legge 5.8.1978, n. 457 e successive modifiche e 
integrazioni e dal Programma Operativo Regionale (POR) della Calabria 
2000-2006. Le risorse esistenti nell’ambito degli interventi di 
edilizia agevolata programmati nei bienni dal 1978 al 1995 - ai sensi 
delle leggi nn. 457/78, 67/88 e 179/92, anche in relazione all’accordo 
di programma di cui all’art. 63 del decreto legislativo n. 112/98 - 
sono prioritariamente destinate al recupero del patrimonio edilizio 
pubblico e privato dei centri urbani nel limite non inferiore a lire 
200.000.000.000. Tutte le iniziative da realizzare nell’ambito della 
legge 457/78 sono subordinate alla preventiva approvazione di uno 
specifico programma da parte del Consiglio regionale. 
9. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune  di Reggio 
Calabria un contributo straordinario per lavori di  ripristino dei  
locali  dell’Istituto e  del  Santuario “ Congregazione  Suore 
Veroniche del Volto Santo”, danneggiati a seguito di eventi 
alluvionali. 
10. Per l’intervento di cui al precedente comma è autorizzata per 
l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire  200.000.000, con 
allocazione al capitolo 2323237 dello stato di previsione della spesa 
del bilancio 2001. 
11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi 
straordinari ai comuni destinatari di manufatti confiscati a soggetti 
sottoposti a provvedimenti giudiziari per delitti di mafia o altri 
illeciti che richiedono interventi di ristrutturazione per essere 
destinati ad iniziative di interesse locale, con particolare 
riferimento ad attività socio-culturali e  formative. 
12. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata la 
spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2233220 dello 
stato di previsione della spesa del bilancio 2001. 
13. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Ente morale 
“Orfanotrofio Caterina Marzano”, con sede in Bova Marina, un 
contributo straordinario di lire 100.000.000 per la realizzazione di 
interventi urgenti di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e 
risanamento conservativo degli immobili, con allocazione al capitolo 
2323238 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

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